PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del diploma di specializzazione in neuroradiologia).

      1. È istituito il diploma di specializzazione in neuroradiologia nella classe delle specializzazioni in diagnostica per immagini e radioterapia.
      2. L'accesso al diploma di specializzazione in neuroradiologia è consentito ai laureati specialisti in medicina e chirurgia, classe 46/S, e ai laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      3. Lo specialista in neuroradiologia deve avere maturato conoscenze in radiologia dedicata al sistema nervoso centrale e ai suoi involucri ossei e, in particolare, in radiologia tradizionale e digitale, in angiografia diagnostica, in tomografia computerizzata e in risonanza magnetica ed essere in grado di eseguire un numero complessivo di esami diagnostici tale da soddisfare gli obiettivi didattici stabiliti. Deve altresì essere in grado di eseguire l'angiografia terapeutica sul piano tecnico e per quanto attiene alla gestione clinica del paziente sottoposto a procedure endovascolari nel trattamento di aneurismi, di malformazioni artero-venose, di vasculopatie arteriosclerotiche e di biopsie.
      4. Per i corsi di specializzazione in neuroradiologia gli obiettivi formativi sono i seguenti:

          a) obiettivi formativi di base:

              1) fisica delle radiazioni;

              2) basi fisiche della formazione delle immagini in radiologia tradizionale, in tomografia computerizzata, in ultrasonografia,

 

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in risonanza magnetica e in medicina nucleare;

              3) controlli di qualità;

              4) radioprotezionistica e danni iatrogeni;

              5) radiobiologia;

              6) informatica;

              7) anatomia umana, anatomia radiologica clinica, fisiologia, biochimica, biologia molecolare, farmacologia e anatomia patologica;

          b) obiettivi formativi specifici della scuola di specializzazione:

              1) strumentazioni e materiali impiegati in diagnostica per immagini e in neuroradiologia interventistica;

              2) farmacologia e clinica del sistema nervoso centrale per consentire la stretta collaborazione con i colleghi clinici delle altre discipline;

              3) metodologia da applicare in relazione alle diverse patologie nonché possibilità di studio morfologico e funzionale sia con metodiche che utilizzano radiazioni ionizzanti sia con metodiche che utilizzano radiazioni non ionizzanti;

              4) esami angiografici e procedure di neuroradiologia, interventistica vascolare e percutanea, nonché specifiche indicazioni a confronto con le terapie chirurgiche;

          c) obiettivi affini o integrativi:

              1) modalità organizzative e amministrative di un servizio di neuroradiologia diagnostica e terapeutica, con relativa gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche;

              2) problemi medico-legali inerenti alla professione di medico neuroradiologo;

              3) elementi di base della metodologia scientifica necessari per la comprensione della letteratura scientifica e per lo sviluppo della ricerca individuale.

 

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      5. Le attività formative professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della specializzazione in neuroradiologia consistono nel frequentare le sezioni e i servizi generali e speciali del reparto di neuroradiologia e del dipartimento di scienze neurologiche collaborando alle attività cliniche nonché all'effettuazione e alla redazione dei referti degli esami con le seguenti modalità:

          a) per due mesi nella sezione di trattamento ed elaborazione immagini e informatica;

          b) per sei mesi nella sezione di tomografia computerizzata con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;

          c) per nove mesi nella sezione di risonanza magnetica, morfologica e funzionale, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;

          d) per due mesi nelle sezioni di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;

          e) per dodici mesi nella sezione di neuroradiologia terapeutica con partecipazione all'iter terapeutico di almeno 200 procedure endovascolari e di 100 procedure percutanee;

          f) per quattro mesi nel reparto o nella sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami;

          g) per due mesi nella sezione di radiologia odontostomatologica e maxillo-facciale con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami;

          h) per tre mesi nella sezione di neuroradiologia pediatrica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 100 esami;

          i) per due mesi nel reparto di neurochirurgia con accesso alla sala operatoria come osservatore;

          l) per due mesi nel reparto di neurologia come osservatore;

 

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          m) per quattro mesi nel reparto di terapia intensiva con l'obiettivo di apprendere i princìpi rianimatori di base e di assistenza al paziente.

      6. Per il conseguimento della specializzazione, lo studente deve inoltre aver personalmente partecipato alla conduzione di sperimentazioni cliniche controllate.
      7. Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente per il raggiungimento delle finalità didattiche della specializzazione in neuroradiologia sono tutte le attività utili all'acquisizione di specifiche e avanzate conoscenze nell'ambito della medesima specializzazione, con particolare riferimento a quelle indicate nelle attività formative professionalizzanti obbligatorie di cui al comma 5.

Art. 2.
(Norme di adeguamento).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad apportare al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, le modifiche necessarie ai fini del suo adeguamento alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.